annullamento automatico debiti previdenziali - articolo 1, c. 222 e c. 230, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Con l’obiettivo di contenere i danni economici subiti dalle diverse categorie economiche anche a causa della crisi emergenziale derivata dal diffondersi della pandemia da Covid-19, la legge di bilancio 2023 ha disposto lo stralcio di alcuni debiti pregressi affidati agli agenti della riscossione. Per effetto di tale previsione vengono in automatico annullate partite debitorie di natura sia fiscale che previdenziale, con conseguente cancellazione dei relativi importi dalla contabilità degli enti creditori interessati. La norma, infatti, non prevede la presentazione di specifica domanda da parte del debitore, diversamente dalla precedente misura di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. In particolare, è previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro alla data del 1° gennaio 2023 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Nelle more dell’automatico annullamento, la legge di bilancio 2023, al comma 223, dispone la sospensione, da parte di Agenzia delle entrate – Riscossione, della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, fatta comunque salva la possibilità per il contribuente di effettuare, entro il 31 marzo 2023, il pagamento delle contribuzioni relative alle annualità sopraindicate. In caso di mancato versamento di tali contribuzioni, queste ultime non potranno più alimentare la posizione assicurativa, in ragione dell’annullamento automatico.
Ciò posto, si segnala che l’applicazione dell’annullamento automatico dei debiti in questione determina problematiche di particolare rilievo in ambito previdenziale. L’eventuale situazione debitoria si riferisce, infatti, ad obblighi contributivi che rappresentano il presupposto indispensabile per l’acquisizione del diritto a percepire future prestazioni pensionistiche. Conseguentemente, l’automatica cancellazione di tali somme rischierebbe di pregiudicare l’esercizio di un diritto, compromettendo la legittima aspettativa di un trattamento da parte dell’interessato che, in situazioni limite e seppure in presenza di numerosi anni di contribuzione, potrebbe non consentire all’interessato il raggiungimento del requisito minimo richiesto dalla normativa vigente.
Situazioni che riguardano, in particolar modo, i lavoratori iscritti alle gestioni del lavoro autonomo (artigiani, commercianti ed agricoli) nonché i soggetti iscritti alla gestione separata, per i quali, in caso di mancato versamento della contribuzione dovuta, non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni, diversamente dai lavoratori dipendenti