assegno per il nucleo familiare – riconoscimento ai lavoratori non comunitari – INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1375
L’assegno per il nucleo familiare può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini di paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in paese terzo.
Con tale pronunciamento, l’INPS recepisce le indicazioni contenute nelle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019.
Le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale.
Il riesame della domanda di ANF può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare, nei termini di decadenza.
Nel caso in cui l’interessato chieda il riesame di una domanda già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l’inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come “nuova domanda” e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali.