assegno unico e universale – maggiorazione per i genitori rimasti vedovi – INPS, messaggio
Con riferimento all’assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, l’INPS ha fornito nuove indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 (c.d. bonus per il secondo percettore di reddito).
La disposizione in esame stabilisce infatti che: “nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (…), fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.
Nel caso di specie, l’INPS chiarisce che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’assegno. Al riguardo, l’istituto precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.
Pertanto, per le domande di assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.
La prassi rappresentata prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.