credito d'imposta IMU - presentazione autodichiarazione - faq agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una faq sul credito d'imposta relativo alla seconda rata IMU del 2021, previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (cfr. nostre circolari n. 112, n. 192, n. 226, n. 327 e n. 342 del 2022).
Con il provvedimento n. 356194 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole per fruire del credito di imposta, e ha approvato il modello di autodichiarazione da trasmettere dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Inviando l’autodichiarazione nei termini indicati, i contribuenti hanno attestato il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”, presupposto per fruire del credito di imposta.
Alcune società sono state costituite nel 2022 a seguito di operazione straordinaria. Poiché il credito di imposta spetta al soggetto avente causa che sorge a seguito dell’operazione straordinaria che comporti la “confluenza” della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite – ricorrendo le altre condizioni previste per l’accesso al credito – hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, entro lo scorso febbraio 2023, l’autodichiarazione per l’ottenimento del credito di imposta, ottenendo una ricevuta di diniego.
In presenza della particolare situazione descritta, le imprese che hanno presentato l’autodichiarazione per beneficiare del credito di imposta IMU entro il 28 febbraio 2023 e alle quali è stata rilasciata una ricevuta di diniego, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’autodichiarazione tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, compilando lo stesso modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 356194 del 16 settembre 2022.
La stessa modalità di presentazione dell’autodichiarazione può essere utilizzata, in presenza dei requisiti per l’accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata una ricevuta di diniego, anche in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti:
- imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
- possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria;
- versamento a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU dopo il termine di scadenza, mediante ravvedimento operoso;
- incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria (es. mancato aggiornamento di una variazione catastale).
L’autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Diniego del credito d’imposta IMU per il turismo” e il codice fiscale del beneficiario del credito. Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve inoltre essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.