dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento - istruzioni operative – INPS, messaggio12 aprile 2023, n. 1356
Con il messaggio allegato l’INPS fornisce indicazioni sugli aspetti contributivi relativi alla disposizione che prevede che il lavoratore padre dimissionario, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e/o del congedo di paternità alternativo (articolo 28, decreto legislativo n .151 del 2001) ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Il messaggio fornisce inoltre le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. In particolare, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.
Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative diramate dall’INPS (cfr. allegato).
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente all’11 aprile 2023, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 luglio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.