direttiva DAC 7 - cooperazione amministrativa nel settore fiscale - decreto legislativo 1 marzo 2023 n. 32, di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023
È stato pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, cosiddetta DAC 7, che contiene nuove norme per migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale e affrontare le sfide poste dall'economia delle piattaforme digitali.
La direttiva è finalizzata a rafforzare la trasparenza fiscale, considerata il principale strumento per contrastare le pratiche elusive internazionali. Un numero elevato e in costante aumento di privati e imprese utilizza le piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi. Spesso però i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali non sono dichiarati e le relative imposte non vengono versate, in particolare quando tali piattaforme digitali operano in diversi Paesi. Ne consegue che gli Stati membri perdono gettito fiscale e gli operatori commerciali attivi sulle piattaforme digitali godono di un indebito vantaggio rispetto alle imprese tradizionali.
La DAC 7 obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme. Le comunicazioni relative alle attività commerciali comprenderanno una vasta gamma e tipologia di guadagni derivanti, tra l’altro, dalla locazione di beni immobili, dall’erogazione di servizi personali, dalla vendita di beni e dalla locazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
Si riassumono di seguito le novità di maggiore interesse per le imprese rappresentate.
definizione di gestore di piattaforma
Sono tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva i gestori di piattaforma, cioè coloro che stipulano un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa.
Sono esclusi dagli obblighi i gestori di piattaforma che, fin dall’inizio e su base annua, hanno dimostrato all’autorità competente, alla quale avrebbero altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste dalla direttiva, che l’intero modello di affari della piattaforma da essi gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.
definizione di attività pertinente
Sono considerate attività pertinenti, e quindi ricomprese nell’ambito di applicazione della direttiva, le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, e che rientrano in una delle tipologie elencate di seguito:
- la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- i servizi personali;
- la vendita di beni;
- il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Sulla base delle considerazioni che precedono il testo della direttiva europea si rileva che le strutture ricettive sono considerate “venditori dediti alla locazione immobiliare”, e pertanto si ritiene che le attività delle strutture ricettive rientrino, ai sensi del decreto legislativo in esame, nelle attività di locazione di beni immobili.
definizione di venditore
È definito “venditore” l’utente della piattaforma, sia esso una persona fisica, un ente o una società di capitali o di persone, che si è registrato sulla piattaforma e svolge una delle attività considerate pertinenti.
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
- gli enti statali;
- gli enti il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero gli enti collegati a tali enti;
- i venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante l’anno. Per proprietà inserzionata si intende l’insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore. Nella relazione illustrativa del decreto legislativo in oggetto, la disposizione viene commentata come finalizzata ad escludere dagli obblighi di comunicazione i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, cioè coloro che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l’amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti;
- i venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante l’anno. Si tratta quindi di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.
adeguata verifica
Il gestore di piattaforma deve espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi e quelli ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva.
Il gestore di piattaforma può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o dei dati di cui dispone per determinare se il venditore è tra quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva.
È tenuto poi ad acquisire una serie di informazioni sui venditori ricompresi e sui beni immobili oggetto di locazione, ai fini della successiva comunicazione all’autorità fiscale.
Le procedure di adeguata verifica devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di comunicazione, con possibilità di rinvio di un anno per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Il gestore di piattaforma può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, e cioè coloro che prestano almeno un’attività pertinente durante l’anno ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.
Il gestore di piattaforma può affidare l’onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro gestore di piattaforma, rimanendo comunque responsabile dell’attività svolta.
identificazione dei venditori
Per ciascun venditore persona fisica, che non rientra tra i venditori esclusi, il gestore di piattaforma acquisisce le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- indirizzo principale;
- l’eventuale numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato da uno Stato membro, o un elemento identificativo equivalente, rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
- il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- la data di nascita.
Per ciascun venditore ente o società, che non rientra tra i venditori esclusi, il gestore della piattaforma acquisisce le seguenti informazioni:
- la ragione sociale;
- l’indirizzo principale;
- l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio;
- il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- il numero di registrazione dell’attività presso il Registro delle imprese o numero equivalente;
- la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.
In deroga a quanto sopra indicato, il gestore di piattaforma può acquisire esclusivamente nome e cognome (per persone fisiche) e ragione sociale (per ente), qualora la conferma dell’identità o della residenza del venditore avvenga mediante un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione. La deroga è diretta a consentire l’uso di nuove soluzioni tecnologiche già esistenti in alcuni Stati membri allo scopo di identificare i venditori. In Italia non è ancora attivo allo stato attuale un servizio riconducibile a tale tipologia.
raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato.
Per ogni venditore che è un ente o società, e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.
obbligo di comunicazione di informazioni
I gestori delle piattaforme sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate una serie di informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
L’Agenzia delle entrate invierà poi tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Le informazioni saranno scambiate anche con le autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto uno specifico accordo.
I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, sono esonerati dall’effettuare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, da essi intermediati, prevista dal decreto legge n. 50 del 2017.
informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate
Tra le informazioni da inviare, secondo le modalità che saranno individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, relativamente alle attività pertinenti diverse dalla locazione di beni immobili, sono ricomprese le seguenti:
- i dati identificativi del venditore acquisiti dalla piattaforma;
- se conosciuto dal gestore di piattaforma, l’identificativo del conto finanziario del venditore, salvo alcune deroghe, e, in aggiunta se conosciuto, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre dell’anno e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;
- eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma per ogni trimestre dell’anno.
In relazione a ciascun venditore che ha svolto un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili, il gestore della piattaforma è tenuto ad inviare alcune informazioni, tra cui:
- i dati identificativi del venditore acquisiti dalla piattaforma;
- se conosciuto dal gestore di piattaforma, l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, salvo alcune deroghe, e, in aggiunta se conosciuto, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore;
- l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, acquisito dalla piattaforma, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situata, se disponibile;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre dell’anno e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
- eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma per ogni trimestre dell’anno;
- se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante l’anno.
sanzioni a carico del venditore
Il gestore di piattaforma, al fine di garantire gli adempimenti previsti dalla direttiva e acquisire le informazioni necessarie, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell’invio di due solleciti successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall’invio della richiesta iniziale, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
sanzioni a carico della piattaforma
Nei casi di omessa comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni richieste, al gestore della piattaforma è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 31.500.
Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni richieste, al gestore della piattaforma è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.500.