: flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e contrasto all’immigrazione irregolare - INL, nota 21 marzo 2023, n. 2066

Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”), introduce misure riguardanti la programmazione dei flussi e le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (cfr. nostra circolare n. 120 del 2023).

Con la nota allegata, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha diramato chiarimenti in merito alle novità introdotte.

programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

Riguardo alla programmazione dei flussi di ingresso, l’articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 stabilisce che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-2025 e non più annualmente, consentendo, qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’adozione di ulteriori decreti durante il triennio.

Il rinnovo della domanda di nulla osta non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

capacità economica del datore di lavoro

L’articolo 9 del decreto 27 maggio 2020 ha definito i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare al fine di poter assumere un cittadino non comunitario indicando, a tal fine, criteri specifici e dettagliati per specifiche casistiche e settori produttivi.

Il comma 1 dell’articolo 9 in questione, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente; mentre, nel delineare una possibile concomitanza di istanze plurime, prevede il giudizio sulla “congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze”, fornendo altresì criteri specifici e dettagliati per specifiche casistiche e settori.

verifica della congruità del numero di richieste presentate

Per la valutazione della capacità economica dell’impresa in caso di richieste plurime di assunzione, ai sensi del c. 4 dell’articolo 9 richiamato, è confermata l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato (o reddito imponibile) di 30.000 euro annui.

La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza, dall’altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sul possibile accoglimento.

La verifica di congruità deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa valorizza la necessità dell’acquisizione di analitica e documentata relazione concernente l’andamento economico-finanziario ed occupazionale dell’azienda nel tempo, l’indicazione dell’inquadramento contrattuale, delle ore lavorate e dei redditi percepiti ed il connesso assolvimento degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’azienda, la condizione di integrazione sociale ed economica dei lavoratori e le loro attuali prospettive di inserimento lavorativo.

Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, quindi, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali:

a) fatturato al netto degli acquisti superiore a 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze;

b) reddito imponibile superiore a 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto.

capacità economica in caso di impresa di nuova costituzione

Per la valutazione della capacità economica di un’impresa di nuova costituzione, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, possono essere valorizzati, ai fini istruttori per l’eventuale rilascio del nulla osta, ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività (richiesto nel modello di asseverazione) o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa.

asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata una asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

A quest’ultimo riguardo, l’Ispettorato evidenzia che il decreto-legge n. 20 del 2023 ha ricompreso l’asseverazione tra la documentazione da produrre introducendo, all’articolo 22, comma 2, del testo unico dell’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la lettera d-bis.

L’asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 24 bis sopra richiamato.

Federalberghi, unitamente a Confcommercio e ad altre associazioni di rappresentanza imprenditoriale, non ha sottoscritto l’intesa proposta dal Ministero del lavoro, ritenendo non sufficientemente tutelata l’operatività delle proprie organizzazioni associate.

semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

L’articolo 2 del decreto-legge n. 20 modifica gli articoli 22 e 24 del testo unico dell’immigrazione, introducendo le seguenti previsioni:

  • il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, non siano state acquisite dalla Questura le informazioni relative ad elementi ostativi;
  • l’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’INL comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno;
  • nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consentirà lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Questa disciplina si applica anche agli ingressi di cittadini stranieri che abbiano partecipato a corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del lavoro, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Si evidenzia che questa tipologia di ingressi, in base alla nuova disciplina, potrà aver luogo al di fuori delle quote previste.

controlli a campione e istanze di conversione

Ai sensi dell’articolo 2, c. 4, del decreto-legge n. 20, resta ferma la possibilità da parte degli ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.

Gli ITL continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione. Infatti, le disposizioni vigenti circoscrivono l’ambito della procedura di semplificazione alle richieste di nulla osta all’ingresso presentate in relazione ai flussi e alle sole fattispecie di lavoro subordinato e lavoro stagionale, lasciando pertanto inalterate competenze, procedure e controlli già devolute all’INL per altri titoli di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro, quali, a esempio: gli ingressi c.d. fuori quota (articolo 27, testo unico dell’immigrazione) o per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non appartenente all’Unione europea (es.: conversione per studio, per tirocinio, conversione per lavoro stagionale).

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