imposta sostitutiva sulle mance – istituzione dei codici tributo per il versamento attraverso F24 – Agenzia delle entrate, risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E - articolo 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La legge di bilancio 2023 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5% (cfr. nostra circolare n. 2 del 2023).
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno, e trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a euro 50.000.
Il 15 marzo 2023, nel corso di un incontro con il Ministro del Turismo dedicato alla carenza di personale e all’attivazione di tutti gli strumenti suscettibili di migliorare l’appetibilità delle posizini di lavoro nel settore, Federalberghi ha sollecitato l’istituzione dei codici tributo necessari per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
Con la risoluzione n. 16 del 2023 (allegata) l’Agenzia delle Entrate ha istituito tali codici, di seguito riportati:
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)