nuova variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi e premi – INPS, circolare 8 maggio 2023, n. 44 - INAIL, circolare 10 maggio 2023, n. 16

L’INPS e l’INAIL hanno comunicato (cfr. allegati) un’ulteriore variazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché alla misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi e premi (articolo 116, commi 8 e 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

La variazione consegue alla decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023 assunta dalla Banca centrale europea, con la quale è stato innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%.

Di seguito sono riassunti i principali adeguamenti dei tassi di interesse e le nuove decorrenze:

regolarizzazione rateale dei debiti per contributi / premi assicurativi e accessori nonché sanzioni civili

  • tasso annuo del 9,75%
  • si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023
  • se il differimento riguarda il termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023

rateazioni in corso (piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse in vigore precedentemente)

nessuna variazione

sanzioni civili per:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, c. 8, lett. a), legge n. 388 del 2000);
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento e sempreché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, c. 8, lett. b) legge n. 388 del 2000);
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, c. 10, legge n. 388 del 2000)

a decorrere dal 10 maggio 2023, in tutte le ipotesi si applica un tasso pari all’9,25% (tasso ufficiale di riferimento 3,75% + maggiorazione 5,5%)

Documenti allegati:

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