: somministrazione di lavoratori a tempo determinato - attività stagionali – INL, nota 26 aprile 2023, n. 716
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità che un’agenzia per il lavoro somministri lavoratori per attività stagionali, con le specifiche deroghe previste dal capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La nota (allegata) ricorda la specifica previsione dell’articolo 34, c. 2, del decreto legislativo n. 81, secondo cui “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop-and-go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.
Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nei capi III (lavoro a tempo determinato) e IV (somministrazione di lavoro) del decreto in questione.
Per quanto concerne eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’articolo 31, c. 2, del decreto legislativo n. 81, secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti”.
Sul punto, l’Ispettorato rileva che, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81, anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.
Al riguardo, la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato dettata dall’articolo 90 del CCNL Turismo (articolo 90) prevede che:
- il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (…) è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
- intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
- in ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui alle lettere a), b), d), e) (…), sarà contenuto entro l’otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati;
- la base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero;
- la stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.