tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro – chiarimenti – INL, nota 8 marzo 2023, n. 453
L’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 prevede la costituzione, presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), del Comitato per i rapporti di lavoro. Il Comitato ha il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato e gli atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Con la nota allegata, l’Ispettorato chiarisce la possibilità di promuovere ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.
L’articolo 1, cc. 720-726, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.
Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione della violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l’adozione della prescrizione obbligatoria (articolo 20, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.
Il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta invece una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Con riferimento ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, l’Ispettorato ricorda che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire il l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
Alla luce di tali premesse, l’Ispettorato afferma che, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la legge di bilancio 2022, è comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.
Tale strumento, infatti, rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.
Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, è da ritenersi escluso l’intervento del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.