variazione dei tassi di differimento e dilazione – INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 31 – INAIL, circolare 20 marzo 2023, n. 10
Facendo seguito a quanto comunicato con le nostre circolari n. 449 e n. 451 del 2022, si informa che l’INPS e l’INAIL hanno comunicato un’ulteriore variazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché alla misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi e premi (cfr. allegati). Tale variazione consegue alla decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 assunta dalla Banca centrale europea, con la quale è stato innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) che, a decorrere dal 22 marzo 2023, è pari al 3,50%.
Di seguito sono riepilogati gli adeguamenti dei tassi di interesse e le nuove decorrenze:
regolarizzazione rateale dei debiti per contributi / premi assicurativi e accessori nonché sanzioni civili |
|
rateazioni in corso (piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore) |
nessuna variazione |
sanzioni civili per:
|
in tutte le ipotesi si applica un tasso pari all’9% a decorrere dal 22 marzo 2023 |
sanzioni civili in misura ridotta nelle ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali |
tenuto conto che la variazione al 5% in ragione d’anno del saggio di interesse legale è stata fissata con il decreto del 13 dicembre 2022 del MEF, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tali misure hanno già trovato applicazione dalla medesima data del 1° gennaio 2023 |